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Tale comportamento negativo puo presentarsi in varie forme, per esempio: omissioni di obblighi che la legge o il regolamento impone, ovvero agire senza diligenza, scrupolo e accortezza. E chiaro che nei casi in cui una reale colpa nell'azione dell'amministratore e ravvisabile, questi e tenuto a risarcire i danni che il condomino per effetto del suo agire ha subito. villa e casale. Fin qui si e parlato di responsabilita dell'amministratore verso il condominio. Cosa avviene se per effetto di azioni od omissioni dell'amministratore siano terzi estranei a subire un danno? Si pensi al caso di guasti e mancati lavori su parti comuni che hanno danneggiato vicini o passanti, etc. In tale caso e indubbio che il condominio sara chiamato a rispondere nei confronti del terzo ed obbligato al risarcimento del danno; potra, pero, rivalersi sull'amministratore se questi ha provocato il danno con il suo agire. villa e casale. Una responsabilita particolare: I'omissione contributiva E frequente la presenza nel condominio di un dipendente con compiti di custodia e vigilanza, di un portiere, di un addetto alle pulizie. E un principio ormai consolidato presso la giurisprudenza che un preciso dovere incombe sull'amministratore in relazione agli adempimenti assicurativi e previdenziali che riguardano dipendenti del condominio. Di conseguenza, I'amministratore e personalmente responsabile delle omissioni contributive e tale responsabilita e di natura penale. villa e casale. Visto l'art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la successiva Convenzione Nazionale ed il relative decreto del Ministero delle Finanze, che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone controllato, le Organizzazioni Sindacali dei proprietari UPPI, CONFEDILIZIA e degli inquilini -SICET-UNIAT-ANIA e CONIA territoriali convengono quanto segue: villa e casale. A) RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Il Decreto del Ministro dei LL.PP. del 5 marzo 1999, che recepisce la Convenzione di cui sopra, (G.U. del 22.3.1999) all'art. 1 prevede che: "Gli accordi territoriali (...)
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti, il canone per i singoli contratti.
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