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nonche' le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate. salotti casa. Art. 3. Strumenti per la realizzazione della mappatura 1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo: a) gestione anagrafica dei punti; salotti casa. b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2; c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali. 2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati. salotti casa. Art. 4. Interventi di bonifica 1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, salotti casa. individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente.
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