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Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 87 del 13 aprile 1992. cucine casa. L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996. L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente: cucine casa. «Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce: cucine casa. a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica; cucine casa. c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. 1-bis.
I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
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