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2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), contributo casa. dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti. 3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. contributo casa. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. contributo casa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. contributo casa. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente: contributo casa.
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