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di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: azienda, nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. arredamenti per la casa. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. arredamenti per la casa. Modifiche relative all'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia, contenente l'elenco descrittivo degli impegni da assumersi da parte di ciascuno degli enti previdenziali nell'ambito del contratto di gestione degli immobili con la società di cartolarizzazione, e' modificato come segue: 1. al punto (b) (ii), le parole "il valore economico" sono sostituite dalle parole "lo stato di conservazione"; arredamenti per la casa. 2. al punto (b) (v), le parole "rilasciata a suo nome ai sensi dell'art. 4 del presente decreto" sono sostituite dalle parole "da rilasciarsi a suo nome ai sensi di un successivo decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 3. il contenuto del punto (b) arredamenti per la casa. (xiv) e' sostituito dalle seguenti parole "astenersi dal rinnovare i contratti di locazione ad uso non abitativo, relativi agli immobili commerciali che sono stati inclusi nel piano straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del presente decreto, salvo che i canoni annui del contratto siano superiori al 6% del prezzo base d'asta del relativo immobile"; arredamenti per la casa.
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