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(ii) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di direttiva europea in materia tassazione del risparmio), ovvero ai flussi di pagamenti dovuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione. prime case. Possibilità di nuove emissioni: la società di cartolarizzazione potrà riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, prime case. a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia. Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, o l'obbligo, se così richiesto da determinate percentuali di portatori dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, prime case. di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: azienda, nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi.
prime case.
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