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nell'ipotesi in cui il soggetto nominato dalla società di cartolarizzazione per effettuare una valutazione dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, e degli altri beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, stimi che il valore di una o di entrambe le categorie di immobili é inferiore al valore dichiarato dal Ministero dell'economia e delle finanze; prestito prima casa. (g) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o più beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave inadempimento di un ente previdenziale all'obbligo di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato; prestito prima casa. (h) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
(iii) procedure promosse da terzi nei confronti della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione,
prestito prima casa.
(iv) sentenze emesse a carico della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione,
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