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(b) in relazione a ciascun ente previdenziale, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza e allo status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma dello stesso, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione a carico dello stesso, (iii) ai poteri dell'ente previdenziale di stipulare il rispettivo contratto di gestione e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti, prestiti ristrutturazione casa. (iv) all'adempimento da parte dell'ente previdenziale di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di gestione e l'assunzione e l'esecuzione dei connessi obblighi, (v) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dell'ente previdenziale il contratto di gestione, (vi) al fatto che la conclusione e l'esecuzione del contratto di gestione non confliggono con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'ente previdenziale, prestiti ristrutturazione casa. (vii) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilità di immunità o privilegi, (viii) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2000 dell'ente previdenziale nonché al fatto che detto bilancio consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2001 sono stati redatti in conformità ai rilevanti principi contabili, prestiti ristrutturazione casa. (ix) alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e (x) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacità dell'ente previdenziale di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di gestione; (c) dichiarazioni e garanzie in merito
(i) al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la condizione di ciascun ente previdenziale e le caratteristiche degli immobili di ciascun ente previdenziale trasferiti alla società di cartolarizzazione, e
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