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con l'indicazione che gli aventi diritto dovranno fornire prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d'asta. mutuo casa. L'esercizio dei diritti di prelazione, di cui ai precedenti paragrafi, avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'offerta in prelazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, mutuo casa. pena la decadenza dal diritto di prelazione. In relazione ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di aste che prevedono un prezzo base d'asta, almeno entro la data stabilita per l'asta e' resa nota ai soggetti interessati, con le modalità specificate nell'avviso d'asta, la composizione definitiva di ciascun lotto aggregato a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di qualsiasi avente diritto. mutuo casa. Gli immobili in relazione ai quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sono esclusi dal lotto aggregato ed il prezzo base d'asta del lotto aggregato e' automaticamente ridotto dell'importo corrispondente al prezzo base d'asta dei singoli immobili cosi' esclusi. 5. Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva e' stipulato dall'aggiudicatario il relativo contratto definitivo di compravendita ed e' pagato il prezzo di acquisto. mutuo casa. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato. Allegato 4 Procedure per la vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, mutuo casa. diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e modalità di esercizio dell'eventuale diritto di opzione e di prelazione in relazione a detti immobili.
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