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il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 16) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi mutui prima casa. oppure con le seguenti modalità: 17) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 18) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione alla scadenza dei contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. mutui prima casa. 19) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione dei contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula dei presente contratto. mutui prima casa. 20) A tutti gli effetti dei presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria dei Comune ove è situato l'immobile locato. 21) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. mutui prima casa.
22) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
23) La conclusione del presente contratto fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione ove concesso, ovvero a' termini dell'art. 3, comma 1, legge 431/1998 non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
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