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e) é garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, a inquilini con reddito familiare complessivo inferiore ai limiti richiesti per la permanenza in alloggi in edilizia popolare (articolo 3, comma 109, lettera b), legge n 662/1996); per i destinatari di cui al decreto interministeriale 4 agosto 1999 (in G.U. n 197 del 23 agosto 1999), recante misure di tutela dei conduttori in condizioni di disagio economico e sociale o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, tali limiti sono aumentati del 20%; ristrutturazione casa. f) in caso di mancato esercizio della prelazione, la cessazione dell'immobile é subordinata a che l'acquirente accetti di rinnovare per almeno 9 anni il contratto, con applicazione del canone in atto, ove il conduttore abbia un reddito annuo inferiore a lire 36 milioni, rinnovare per un anno il contratto, se la scadenza residua é inferiore a 2 anni, ove il conduttore abbia un reddito superiore (articolo 6, comma 6, lettere a) e b), Dlgs n 104/1996); ristrutturazione casa. g) per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni e che non abbiano esercitato il diritto di prelazione, é consentita solo l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile (articolo 6, comma 5, Dlgs n 104/1996); in tal caso l'ultrasessantacinquenne può conservare il titolo di conduttore o convertilo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi.

Dal punto di vista operativo la procedura dovrà articolarsi secondo le seguenti fasi: ristrutturazione casa. a) entro 60 giorni dall'emanazione delle presenti linee guida, codesti enti formuleranno ipotesi di vendita delle unità immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettera di "intenti" contenente: 1) la richiesta di far conoscere entro 60 giorni dall'invio della predetta lettera, la loro propensione all'acquisto, sia individuale che collettiva, dell'appartamento locato, sia collettiva, delle unità immobiliari per le quali i rispettivi conduttori non intendano esercitare la prelazione all'acquisto; in tal caso, i conduttori devono impegnarsi a rispettare, nei confronti degli altri conduttori che non esercitano la prelazione, gli obblighi previsto dalla legge in materia di rinnovo del contratto di locazione, ivi comprese le disposizioni del citato decreto interministeriale del 4 agosto 1999; 2) il prezzo di mercato per la vendita di ciascuna unità immobiliare, con riferimento sia all'ipotesi di vendita frazionata sia di vendita in blocco dell'edificio, valutato dalle apposite commissioni di congruità ovvero dall'Ute; 3) le modalità di pagamento del prezzo, ivi comprese quelle inerenti le alienazioni realizzate con mutui; ristrutturazione casa.

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