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Nella materia vanno rammentati i seguenti principi, da applicare anche alle alienazioni attuate mediante società indipendenti di intermediazione immobiliare (articolo 7, comma 1, Dlgs 104/96): a) é garantito il diritto di prelazione dei conduttori ancora detentori dell'unità immobiliare a uso residenziale, anche se in base a contratto scaduto (articolo 3, comma 109, lettera a), legge n 662/1996); b) la prelazione può essere esercitata dagli aventi diritto individualmente o collettivamente (articolo 6, comma 5, Dlgs n 104/1996): in quest'ultimo caso le forme di organizzazione dei conduttori possono essere le più diverse, tra cui, in particolare, la forma cooperativa; ristrutturare case. c) al fine di agevolare la vendita in blocco dell'edificio, più vantaggiosa sia per gli inquilini (essendo, in caso di vendita in blocco, il valore dell'edificio inferiore alla somma dei valori di mercato delle singole unità immobiliari) che per l'ente (che non si dovrà far carico di unità marginali), gli inquilini aventi diritto alla prelazione per le unità immobiliari da essi occupate, che per tali unità abbiano esercitato la prelazione, individualmente o collettivamente, possono chiedere collettivamente di acquistare le unità immobiliari occupate da soggetti che non abbiano esercitato la prelazione. ristrutturare case. In tal caso l'ente procederà alla determinazione del prezzo delle singole unità immobiliari, in proporzione alla rispettiva consistenza sulla base del valore di mercato dell'edificio nel suo complesso. Ovviamente, limitatamente alle unità immobiliari di pertinenza dei soggetti che, individualmente o collettivamente, abbiano esercitato la prelazione sul prezzo, come sopra determinato, sarà praticata la riduzione del 30% (articolo 3, comma 109, lettera d), legge 662/1996). ristrutturare case.
In caso di vendita frazionata il prezzo delle singole unità immobiliari sarà determinato in base al valore di mercato di ciascuna di esse, ridotto del 30%.
d) é vietato agli acquirenti degli alloggi, attuali conduttori, vendere l'alloggio acquistato entro i successivi 10 anni, salvo in caso di incremento del nucleo familiare di 2 unità (articolo 6, comma 10, Dlgs n 104/96): é vietato vendere gli alloggi acquistati in forma collettiva, occupati da conduttori che non esercitano il diritto di prelazione, prima della scadenza dei vincoli di cui alle successive lettere e), f), g);
ristrutturare case.
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