CASE CERCO - CASA CERCOIL PORTALE DOVE TROVARE OFFERTE E FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DELLA CASA |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
1. La società consortile Dismissione immobili enti previdenziali, è posta in liquidazione a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. La società è posta in liquidazione a far data dal 31 dicembre 1996. case cerco. Disposizioni transitorie e finali Art.15. Criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari e determinazione dei canoni. 1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilità sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruità di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilità, in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti. case cerco. 2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono altresì definite le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni. case cerco. Per la restante parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto con le medesime associazioni, saranno determinati criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. In sede di definizione da parte degli enti dei rapporti contrattuali con le società di gestione di cui all'art. 3, è prevista l'applicazione delle norme e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti commi.
case cerco.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||