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c) verificare la corretta attuazione della normativa ed in particolare delle procedure, modalità e tempi, proponendo eventuali correttivi; d) verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti; casa vendita. e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a presentare annualmente al Parlamento in attuazione dell'art. 12. 2. L'Osservatorio è composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e delle università, di indiscussa moralità e indipendenza, aventi specifiche professionalità e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. casa vendita. L'Osservatorio si avvale di personale di specifica competenza nel suo campo di attività appartenente ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3. [L'Osservatorio può altresì avvalersi della collaborazione degli ordini professionali competenti nelle materie di interesse dell'Osservatorio medesimo e tiene conto dei dati informativi relativi al settore degli sfratti e del mercato delle locazioni forniti dall'Osservatorio operante presso il Ministero dell'interno]. casa vendita. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate: le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale; le possibilità di impiego, attraverso contratti a tempo determinato, del personale delle società di cui all'art. 14, in numero non superiore a dieci unità. casa vendita. Con il medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione all'entità dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i proventi della gestione del patrimonio e delle dismissioni.
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