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2. Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3. 3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in conformità ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico, le garanzie prestate anche mediante fideiussione delle società, il compenso ad esse spettante da stabilire in misura percentuale della vendita. casa cerco. Art.8. Immobili utilizzati per finalità di pubblico interesse. 1. Nella cessione di immobili già direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonché di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni alternative quali l'alienazione con la continuità del contratto di locazione, la permuta o l'offerta di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10. casa cerco. Art.9. Cessione tramite conferimento. 1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle società immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d). 2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidità finanziaria e professionalità dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditività ed altresì della congruità degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalità perseguite nell'attività immobiliare degli enti. casa cerco.
3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle società di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresì il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15.
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