VILLA MARE - VILLA MONTAGNAIL PORTALE DOVE TROVARE OFFERTE E FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DELLA CASA |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE: C-1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per un avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. villa mare. A tal fine, si osserva come che l art. 1 comma 4 del D.M. 05.03.99 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99 ) prevede che: le pertinenze dell unità immobiliare (posto auto, box, cantina eccetera) tra le quali è da ritenersi per analogia rientrino i balconi, terrazzi coperti e scoperti; la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera); villa mare. la dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d aria eccetera); debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione. Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli art. 7 e 18 del D.M. 3/10/1975, n. 9816 ( pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975 ), villa mare. salve intervenende definizioni ufficiali di riferimento, di computare i metri quadri utili di ogni unità immobiliare, considerando unicamente la superficie di pavimento dell unità immobiliare abitativa, misurata al netto di murature ( perimetrali, interne, divisorie, ecc... ), pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, e di balconi ed escluse pertinenze e parti comuni ( che -come si è dettodovranno essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, villa mare. al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione previste dal presente accordo territoriale ). Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più de 2 % della superficie massima prevista dall art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||