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1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e l'esclusione di quelli di cui al n. case vacanze sicilia. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. case vacanze sicilia. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. case vacanze sicilia. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa.
Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
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2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (141), e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1ø dicembre 1986, n. 831 ), le parole: sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale sono sostituite dalle seguenti: sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.
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