CASE VACANZA TOSCANA - CASA VACANZA TOSCANAIL PORTALE DOVE TROVARE OFFERTE E FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DELLA CASA |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
21. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, case vacanza toscana. o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto. 22. Ai fini dell'applicazione del comma 21 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma (21) Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. case vacanza toscana. 23. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 22 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 21. Gli alloggi del demanio militare 1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2 (95/cost). case vacanza toscana. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. case vacanza toscana.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||