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a) quando il proprietario ha necessità di adibire entro dicuotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio di un figlio o fi altro familiare; rientro da altro comune di residenza o dall'estero; casa mare. attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile; atytesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civuile per la ristruttrurazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo; attesa della stipula diun contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi. b) quando l'inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di: casa mare. trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibiule entrodiciotto mesi, dimostrato con apposita dichiarazione dell'ente assegnatario o con compromesso regolarmente registrato; vicinanza momentanea a parenti bisognosi; uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa; casa mare. esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documntabili. Il Decreto stabilisce che l'inquilino e il pr Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, casa mare. che individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi "al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale"; Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, casa mare.
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